(massima n. 1)
Per effetto della sentenza del 6 giugno 1989 n. 319, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità (costituzionale) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori di assicurazioni sociali possano, con la loro azione diretta (cosiddetto diritto di prededuzione o surroga preferenziale) pregiudicare il diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, la prededuzione originariamente riconosciuta in favore degli enti gestori di assicurazione sociale, quale l'Inail, non può operare per le somme comprese nel massimale e nella sua eventuale rivalutazione monetaria, occorrenti per risarcire tutte quelle voci di danno alla persona che non siano state ristorate in virtù dell'assicurazione sociale, senza che possa trovare applicazione l'art. 2741 c.c., né essere invocata la diversa transazione intervenuta tra l'assicuratore e l'ente previdenziale.