(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario, che prevede la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato che abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, si applica anche ai condannati che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trovino agli arresti domiciliari.