(massima n. 1)
Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile, per il fatto che viene «estromessa» dal processo penale (salve le spese), non ha motivo di dolersi circa la procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., sicché, a maggior ragione, non può dolersi per una istanza di provvisionale, che presuppone il rituale esercizio dell'azione civile per danni. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la parte civile aveva lamentato che il pretore non avesse provveduto sull'istanza di provvisionale).