(massima n. 2)
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. costituisce una sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l'ergastolo, posto che esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo. Ne deriva che, ricorrendo l'unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniti con l'ergastolo ed altri con pene temporanee, utilizzando lo strumento dell'inasprimento della pena dell'ergastolo con la suddetta sanzione penale. (La Cassazione, osservato che con la sanzione dell'isolamento diurno il legislatore ha previsto un meccanismo di cumulo giuridico anche la di fuori della continuazione, ha altresì rilevato che applicando quest'ultima l'inasprimento della pena dell'ergastolo avrà luogo normalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggere per i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione).