(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci) costituisce abbandono qualsiasi azione o omissione che contrasti con l'obbligo della custodia o della cura ed č sufficiente, per l'integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l'incolumitā della persona incapace. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, l'imputato, amministratore unico di una societā, cui era affidata la gestione di un gerontocomio, abbandonava le persone ivi ospitate, incapaci di provvedere a sé stesse per vecchiaia e malattia, consentendo in particolare che le stesse [alcune delle quali addirittura non in grado di intendere e di volere] fossero tenute in pessime condizioni, sotto il profilo igienico e sanitario).