(massima n. 1)
In virtù dell'art. 445, primo comma, c.p.p. la sentenza emanata a seguito di patteggiamento può disporre la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. e dalle norme che facciano espresso riferimento al predetto rito speciale. Tale principio, peraltro, non vale quando la confisca delle cose debba essere sempre ordinata, anche nell'ipotesi di patteggiamento per norma successiva, che espressamente la imponga. (Fattispecie in tema di contrabbando ex lege 30 dicembre 1991, n. 413, nella quale la Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio, applicando la confisca, erroneamente omessa).