(massima n. 1)
La rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p., esige la verifica, da parte del giudice, dell'attivitą compiuta e di quella da compiere, per valutare la necessitą di quest'ultima e soprattutto per stabilire se rispetto ad essa esista effettivamente il pericolo che la persona sottoposta alla misura operi in modo da pregiudicare l'acquisizione o la genuinitą della prova.