(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condanna dell'impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l'importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma all'Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le previsioni dell'art. 3 nono comma del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39), non integra una sanzione pecuniaria, irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative (come invece quella di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo di detto art. 3), ma configura una pronuncia giudiziale, inclusa nella sentenza resa in favore del danneggiato, che l'obbligato può impugnare con i normali mezzi e nei confronti degli originari contraddittori (non nei riguardi dell'Ina, il quale è mero destinatario del versamento, non parte nel giudizio di formazione del titolo).