(massima n. 1)
Lo speciale rito previsto dall'art. 444 c.p.p. esclude l'applicabilitą delle misure di sicurezza (art. 445, comma primo, c.p.p.), con la sola eccezione della confisca di cui all'art. 240, comma secondo c.p. Ne consegue che accettando l'accordo delle parti e pronunziando la sentenza di cui all'art. 448 c.p.p., al giudice rimane precluso anche il potere di ordinare la espulsione dello straniero dallo Stato, rientrando questa tra le misure di sicurezza (art. 235 c.p.).