(massima n. 1)
Il continuo, insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, realizza non solo l'elemento materiale del reato di cui all'art. 660 c.p., ossia la molestia, ma altresì la sua componente psicologica in quanto la relativa condotta è rivelatrice di petulanza oltreché di motivo biasimevole.