(massima n. 1)
L'assicuratore della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (o natanti) a motore, richiesto da ente gestore di assicurazione sociale del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, non è obbligato ad eseguire il rimborso se il suo assicurato è esonerato dalla responsabilità, quale datore di lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ne deriva che all'assicuratore che, dopo avere eseguito, perché richiestone a norma dell'art. 28 della L. n. 990 del 1969, il pagamento, all'ente gestore di assicurazione sociale, delle dette spese eserciti, nel caso preveduto dall'art. 18, secondo comma della stessa legge, azione di rivalsa contro l'assicurato, questi può opporre che il pagamento non era dovuto per essere egli esonerato da responsabilità civile in base all'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 con la conseguenza che l'assicuratore (salvo che sia intervenuta condanna penale dell'assicurato per reato non perseguibile a querela) ha l'onere di chiedere, in via incidentale, che sia accertata la responsabilità civile del suo assicurato secondo la disciplina dettata dal quinto comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.