(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, il principio, secondo cui l'assicuratore risponde oltre il massimale di polizza, per interessi di mora e maggior danno exart. 1224 c.c., ove ingiustificatamente ritardi l'adempimento della prestazione dopo la data di scadenza dello spatium deliberandi all'uopo assegnatogli, comporta che, se il credito del danneggiato (comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione dal dì del sinistro) già superi alla suddetta data il limite del massimale, l'obbligazione dell'assicuratore stesso va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione di quel massimale in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta (con l'aggiunta degli interessi di mora quando non già inclusi nell'indice di rivalutazione adottato), ferma poi restando, sul massimale così rivalutato, la debenza degli interessi legali dalla decisione fino al saldo.