(massima n. 1)
L'inosservanza dell'onere di allegare alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il modulo, debitamente compilato, prescritto dagli artt. 3 e 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 - così come modificati dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39 -, non è causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento perché all'inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il caso di inosservanza dell'onere della domanda stragiudiziale di risarcimento, rispetto al quale le disposizioni dei citati artt. 3 e 5 non hanno funzione integrativa, essendo piuttosto volute per gli altri effetti di ordine sostanziale dalle stesse (disposizioni) indicate.