(massima n. 1)
Nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo straniero circolante in Italia, il danneggiato, prima di iniziare l'azione giudiziaria, deve a pena di improponibilitą della stessa indirizzare all'ufficio centrale italiano (U.C.I.) la richiesta di risarcimento, nelle forme e con l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, risultando altrimenti frustrato lo scopo perseguito dalla norma in questione, di rendere possibile la composizione stragiudiziale della pretesa del danneggiato, con minor aggravio di spese e riduzione della litigiositą.