(massima n. 1)
Nella procedura di concordato preventivo, se al commissario giudiziale č riconosciuta legittimazione nei giudizi di cognizione, la medesima č negata al curatore, essendo la vicenda processuale fallimentare un mero riflesso di quella concordataria, come si desume dallo stesso art. 183 legge fallimentare, nella parte in cui dispone che l'appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato deve essere notificata al commissario liquidatore giudiziale, al debitore ed alle parti costituite in giudizio, con esclusione, quindi, del curatore, del quale pure puō ipotizzarsi l'esistenza con riferimento al caso di reiezione del concordato. Pertanto, nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato e dichiarato il fallimento, la sentenza venga appellata ai sensi dell'art. 183 legge fallimentare e riformata dalla corte d'appello che omologa, invece, il concordato, il curatore di detto fallimento č privo di legittimazione ad impugnare per cassazione la sentenza di appello.