(massima n. 1)
Il contributo alla realizzazione collettiva del fatto criminoso, come previsto dall'art. 110 c.p., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché questi sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e cioè la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'evento perseguito da tutti. (Nella specie si è precisato che, in caso di concorso in reati propri del pubblico funzionario, il concorso può configurarsi solo come morale e deve per necessità estrinsecarsi in un comportamento esteriore diretto alla determinazione e al rafforzamento dell'altrui proposito criminoso).