(massima n. 1)
Con riguardo alla causa instaurata davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, nell'ambito delle attribuzioni contemplate dall'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, non spiega effetti invalidanti, sull'atto di citazione, la circostanza che si indichi il giudice adito nel tribunale stesso, anziché nella sua sezione fallimentare, tenendo conto che questa č espressione della organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo, munito di propria competenza.