(massima n. 1)
Il solo stato di tossicodipendenza dell'imputato non ha rilevanza ai fini dell'imputabilitą, a meno che la droga non sia stata assunta per forza maggiore o per caso fortuito o abbia determinato una irreversibile intossicazione patologica che, provocando alterazioni psichiche permanenti, consente di concludere che il soggetto sia un vero malato di mente.