(massima n. 1)
In tema di violenza carnale presunta, la condizione di inferiorità psichica, in quanto prescinde da uno stato patologico di carattere organico o funzionale ma è prevista come una specifica causa di invalidazione del consenso all'atto sessuale, non si ricollega necessariamente a deficienze psichiche costituzionali o a debilitazioni transitorie che importino particolare studio del soggetto, ma anche a situazioni ambientali o a fattori traumatici la cui intensità e capacità di incidere sui poteri di residenza all'altrui voglia può essere valutata direttamente dal giudice senza necessità di analisi tecnico-scientifica di carattere psicologico. (Nella specie, respinta dal giudice di merito la richiesta di una perizia psicologica, la condizione di inferiorità psichica è stata ritenuta per lo stato di prigionia che anche in relazione all'età delle persone offese, appena quindicenni, alle carenze affettive, allo stato di povertà, alla squallida situazione familiare, alla solitudine e al deficiente sviluppo della loro personalità, era destinato a determinare la facile resa alle imposizioni e alle pressanti richieste di aderire ad incontri sessuali con uomini che venivano loro presentati).