(massima n. 1)
La violenza o la minaccia, prevedute come circostanze aggravanti del reato di evasione, hanno il loro ambito nelle generiche previsioni di cui agli artt. 581 e 612 c.p. Solo nel caso in cui le concrete modalità dell'azione del reato di evasione rimangono in tale ambito, la violenza e la minaccia anziché configurare, di per sé, reati autonomi devono essere considerati aggravanti dell'unica figura criminosa di evasione aggravata. Se la violenza o la minaccia eccedano le previsioni indicate, il delitto di evasione aggravata concorre con le altre eventuali figure criminose concretatesi. (Nella specie è stato ritenuto il concorso del delitto di evasione e di quello di sequestro di persona, poiché l'imputato al fine di evadere aveva rinchiuso alcuni agenti di custodia in una cella per un tempo apprezzabile, privandoli della loro libertà personale).