(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolaritā della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, č necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invaliditā degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).