(massima n. 1)
In tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669, comma otto, cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata risolta, solo in via incidentale, negativamente da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale decisione efficacia formale di giudicato. (La S.C. ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non più deducibile davanti a sè, perchè coperta da giudicato, la questione del "ne bis in idem" relativa alla pronuncia del giudice della cognizione che aveva, solo incidentalmente, affermato che il decreto di archiviazione per prescrizione non poteva essere considerato "irrevocabile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 cod. proc. pen.).