(massima n. 1)
Qualora una sentenza di condanna in grado di appello venga annullata con rinvio limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata (essendo intervenuto, prima di tale sentenza, un provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle due condanne che avevano fondato la contestazione della predetta forma di recidiva), il giudice del rinvio č tenuto a procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze e alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovendo invece escludersi la possibilitā di rivalutare la fondatezza della richiesta di patteggiamento "allargato", rigettata in primo grado per la contestazione della recidiva reiterata.(Nella specie, la Corte d'appello aveva ribadito in sede di rinvio - con la decisione confermata in cassazione - il giudizio di equivalenza ed il trattamento sanzionatorio giā irrogato, omettendo peraltro di pronunciarsi sul motivo concernente il patteggiamento. In applicazione del principio di cui alla massima, la S.C.- decidendo sul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. - ha ritenuto non decisivo l'errore in cui, effettivamente, era incorso il giudice di legittimitā nel considerare preclusa la questione, perchč non dedotta nel precedente ricorso per cassazione).