(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest'ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali (nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame), in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.