(massima n. 1)
La declaratoria di inammissibilitą del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestą genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenne, deceduto).