(massima n. 1)
La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimitą del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilitą secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).