(massima n. 1)
La regola compendiata nella formula "al di lā di ogni ragionevole dubbio" riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacitā di intendere e di volere dell'imputato, il cui onere probatorio non č attribuito all'imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, censurando il percorso logico motivazionale seguito dai giudici, che, a fronte di un quadro probatorio ritenuto incerto sull'esistenza di un vizio totale o parziale di mente dell'imputato, avevano concluso per la sussistenza quanto meno del vizio parziale di mente).