(massima n. 1)
Il diritto del creditore di una somma di denaro al risarcimento del maggior danno subito durante la mora debendi, a norma dell'art. 1224, comma secondo, c.c., non può essere escluso o limitato, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., in relazione al tempo lasciato trascorrere dal creditore medesimo prima di esercitare l'azione giudiziaria, ed al conseguenziale aumento dell'entità del pregiudizio, trattandosi di effetti che spetta al debitore di evitare, adempiendo sollecitamente l'obbligazione.