(massima n. 1)
In tema di letture dibattimentali, l'avanzata etą anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilitą di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell'escussione fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, dovendosi in tal caso negare accesso alla lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen.