(massima n. 1)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dall'imputato avverso il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dallo stesso giudice che lo ha emesso a seguito di opposizione dell'imputato, qualora quest'ultimo, nella successiva fase dibattimentale, abbia rinunciato all'opposizione ed il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa e l'esecutività del decreto penale opposto.