(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l'abolitio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di potere che spetta al giudice che dichiari l'abrogatio criminis e che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione di legge più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie in cui la pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell'aumento per la continuazione determinata dalle parti).