(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno nei rapporti obbligatori, nella nozione di ordinaria diligenza del creditore di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., rientra anche il tempestivo esercizio del proprio diritto, ossia l'esercizio non differito fino al limite del termine di prescrizione, qualora il trascorrere del tempo possa determinare un incremento del danno. Ne consegue che, con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, il danno subito dall'invalido, o da altro soggetto appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, a causa dell'ingiustificato rifiuto di assunzione opposto dall'imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi, complessivamente considerati, la mancata reiscrizione nelle liste di collocamento e l'aver lasciato trascorrere alcuni anni tra il suddetto rifiuto e l'azione giudiziaria intesa alla realizzazione del diritto all'assunzione ed al risarcimento; in tal caso la misura del danno risarcibile può essere determinata, eventualmente per sottrazione, in via equitativa ex art. 1226 c.c.