(massima n. 1)
In caso di genericitą o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullitą del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che lamentava l'abnormitą dell'ordinanza del giudice conforme al principio enunciato).