(massima n. 1)
In tema di responsabilitą del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 c.c., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, c.c., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attivitą rischiose o gravose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.