(massima n. 1)
In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti, per cui, ai fini della verifica dell'eventuale incapacitā di intendere e di volere dell'arrestato, č necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all'agente operante al momento dell'intervento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente convalidato l'arresto di un soggetto evaso dagli arresti domiciliari fermato "in pieno stato confusionale", ritenendo che tale stato poteva essere ragionevolmente ricondotto anche ad ubriachezza o ad intossicazione da sostanze stupefacenti).