(massima n. 1)
L'osservanza degli obblighi di diligenza e di buona fede che fanno carico al creditore o al danneggiato impone a questi ultimi soltanto un comportamento corretto, rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito e ad impedirne l'eventuale espansione, ma non anche il compimento d'attivitą gravose o straordinarie, come l'acquisto aliunde delle cose che avrebbero costituito l'oggetto della prestazione ineseguita, oppure l'intrapresa di iniziative tali da comportare apprezzabili sacrifici, come esborsi apprezzabili di danaro o assunzione di rischi di qualsiasi natura.