(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l'asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l'immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate).