(massima n. 1)
In tema di misure interdittive, la flessibilitą della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione lą dove questo coincida con quello massimo legale.