(massima n. 1)
La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralitā di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la "ratio" della "omissione" legislativa va individuata nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero č unico "dominus" del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).