(massima n. 1)
Quando sono emesse pił ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale.