(massima n. 1)
Il c.d. congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. determina la possibilità di superamento dei soli termini ordinari di cui all'art. 303, commi primo, secondo e terzo, cod. proc. pen., mentre non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei predetti termini, in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen.