(massima n. 1)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilitą" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilitą cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva gią un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza gią emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero gią esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).