(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma secondo lett. b) cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 9 della l. n. 332 del 1995 e più recentemente dall'art. 8 della l. n. 47 del 2015), trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, u.c., cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. (Fattispecie in cui la nullità in questione non era stata né rilevata né dedotta in sede di riesame).