(massima n. 1)
In materia di responsabilitą contrattuale, l'art. 1227, secondo comma, c.c., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, pone a carico del creditore medesimo l'onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall'inadempimento con un comportamento contrario alla buona fede, nei limiti dell'ordinaria diligenza: tale obbligo di comportamento quindi non si spinge fino ad imporre al creditore di sostituirsi al debitore nell'adempimento dell'obbligazione; l'eccezione relativa al mancato adempimento di un tale onere del creditore costituisce eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio.