(massima n. 1)
Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari.