(massima n. 1)
Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilitā del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilitā di adottare tale modalitā di controllo, valutare la specifica idoneitā, adeguatezza e proporzionalitā di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilitā del congegno elettronico non puō conseguire alcuna automatica applicazione nč della custodia cautelare in carcere, nč degli arresti domiciliari tradizionali).