(massima n. 1)
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualitą del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuitą del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si č manifestata la potenzialitą criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivitą del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare č chiamata a realizzare. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalitą di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalitą spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, cosģ, concreto ed attuale il pericolo di recidiva). (Conf. n..18746/16 n.m.).