(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nč la confisca nč la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non puō essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione č ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen., č rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione).