(massima n. 1)
In tema di valutazione dell'attendibilitā delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al cd. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalitā del minore adoperati per stimarne la maturitā psichica e la capacitā a testimoniare, il cui utilizzo č rimesso alla discrezionalitā del perito.