(massima n. 1)
Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalitą da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalitą di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilitą di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).